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Nomina Responsabile per la Transizione al Digitale: i chiarimenti

lentepubblica.it • 27 Giugno 2019

nomina-responsabile-transizione-digitaleQual è la procedura da seguire per la corretta nomina del responsabile per la transizione al digitale nel nostro comune e quali sono le sue competenze?


La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.3 dell’1/10/2018 – emanata per sollecitare tutte le Amministrazioni Pubbliche a individuare al loro interno il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) previsto dal CAD, costituisce una utile guida per gli enti che, nonostante l’obbligo di effettuare tale adempimento a partire dal 14 settembre 2016 (art. 17 CAD), non vi abbiano ancora provveduto.

Ancora persiste forse l’opinione che si tratti di un ulteriore adempimento burocratico e non di una figura essenziale. Figura chiamata a svolgere un ruolo centrale per la concreta applicazione nei territori, degli indirizzi dettati dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Un passaggio significativo è rappresentato dal fatto che la figura è di diretta nomina del vertice dell’Amministrazione.

Nomina Responsabile per la Transizione al Digitale: regole per il Comune

Nel caso di un Comune, essa deve essere diretta emanazione del Sindaco e della Giunta. Questo aspetto è sintomatico della chiara volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell’amministrazione la governance della transizione al digitale.

Per questa sua caratteristica, il Responsabile per la transizione al digitale:

  • In quanto ufficio dirigenziale (per legge) sarà sovraordinato, nelle sue attività, alle altre figure apicali, compreso il Segretario Generale.
  • In quanto figura interna all’Amministrazione non può essere un consulente esterno.
  • Il Responsabile dovrà essere dotato di competenze in materia organizzativa/manageriale, informatica e di informatica giuridica.

Un errore da evitare dovrebbe essere quello di far ricadere la nomina su tre tipologie di soggetti:

  • I responsabili dei CED o “dell’informatica”;
  • I Segretari Generali;
  • I dipendenti privi di specifiche competenze.

Sommare competenze informatiche e organizzative

A tal proposito è stato fatto notare che nell’ambito della P.A. non è consueto imbattersi in figure professionali in grado di sommare le competenze informatiche e quelle organizzative/manageriali.

Manca infatti nei titolari di competenza informatica, anche se di alto livello, vuoi una cultura organizzativa che un potere tale da indirizzare le scelte di cambiamento necessarie.

Per contro le figure professionali con capacità e poteri organizzativi, molto spesso, finiscono con l’esercitarli in modo burocratico. Restando in ambito organizzativo, lo stesso CAD prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata.

Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni. O, per i Comuni, anche mediante l’unione di comuni.

La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni. Le funzioni dovranno riguardare un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici.

Riepilogo conclusivo

Riepilogando, una volta nominato, il RTD:

  • risponde direttamente all’organo di vertice politico (nel caso dei Comuni al Sindaco) o, in sua assenza, a quello amministrativo dell’ente (Segretario comunale);
  • pone in essere tutte le azioni necessarie per la realizzazione di servizi pubblici rivisitati. In un’ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie;
  • pianifica e coordina gli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e con quelli stabiliti nel piano triennale;
  • garantisce la piena operatività della propria attività, costituendo tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione, proponendo l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio in materia di approvvigionamento di beni e servizi);
  • ha il potere di avvalersi dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali).

Garante Unico per i diritti digitali

Si ritiene utile infine segnalare che la figura del “Difensore civico per il digitale” per ciascuna pubblica amministrazione, non è più necessaria. In quanto la nuova versione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ha introdotto il Garante Unico per i diritti digitali, correggendo la precedente versione che prevedeva un difensore civico per ogni pubblica amministrazione.

L’aspetto nuovo consiste nel fatto che la figura diventa unica per tutto il territorio nazionale (art.17, comma 1- quater del CAD con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017 entrato in vigore il 27.01.2018), potendocisi avvalere del Difensore Civico Digitale unico e indipendente istituito presso l’AgID. Qualora già nominato occorrerà revocarlo non avendo più ragion d’essere.

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali
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